Newsletter CCIAA Rimini - Diritto Annuale - n. 5 del 12 maggio 2009
Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in corso di emanazione, sono stati determinati gli importi del diritto annuale 2009
Si applica al fatturato complessivo realizzato nel 2008, ai fini IRAP, la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella A (considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa).
Con Circolare ministeriale n. 19230 del 3 marzo 2009 sono stati forniti chiarimenti in merito all'individuazione dei righi del modello IRAP al fine della determinazione del fatturato per il calcolo del diritto annuale.
Per i Confidi consulta la Circolare ministeriale del 12/06/2008.
Tabella A
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali/sedi secondarie devono pagare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio si trovano le unità locali, un diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00 per ciascuna unità locale.
Scaglioni di fatturato
Misure fisse e aliquote
da 0,00 a 100.00,00 euro
200,00 euro (misura fissa)
da 100.000,00 a 250.000,00 euro
+ 0,0150%
da 250.000,00 a 500.000,00 euro
+ 0,0130%
da 500.000,00 a 1.000.000,00 euro
+ 0,0100%
da 1.000.000,00 a 10.000.000,00 euro
+ 0,0090%
da 10.000.000,00 a 35.000.000,00 euro
+ 0,0050%
da 35.000.000,00 a 50.000.000,00 euro
+ 0,0030%
oltre 50.000.000,00 euro
+ 0,0010%
(fino ad un massimo di 40.000,00 euro)
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FASE 2) |
Al termine del calcolo del diritto dovuto per sede ed unità locali è necessario aggiungere la maggiorazione deliberata dalla singola Camera, ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (la maggiorazione per la Camera di Rimini è del 20%).
Per le unità locali/sedi secondarie situate in altre province, si prega di informarsi presso le Camere di Commercio, nella cui circoscrizione si trovano le unità locali/sedi secondarie, per verificare se hanno eventualmente stabilito, ai sensi dell'art. 18 della Legge 580/1993, una maggiorazione all'importo del diritto annuale 2009.
Sezione speciale
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali/sedi secondarie devono pagare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio si trovano le unità locali, un diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00 per ciascuna unità locale.
Gli importi di cui alla seguente tabella NON sono comprensivi della maggiorazione del 20% deliberata da questa Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
IMPORTI SEDE
imprese individuali iscritte in sezione speciale (artigiani, agricoltori, piccoli imprenditori)
€ 88,00
società semplici agricole
€ 88,00
società semplici non agricole
€ 144,00
società tra avvocati di cui al D.lgs. 02/02/2001, n. 96
€ 170,00
unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero
€ 110,00
Al termine del calcolo del diritto dovuto per sede ed unità locali è necessario aggiungere la maggiorazione deliberata dalla singola Camera, ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (la maggiorazione per la Camera di Rimini è del 20%).
Per le unità locali/sedi secondarie situate in altre province, si prega di informarsi presso le Camere di Commercio, nella cui circoscrizione si trovano le unità locali/sedi secondarie, per verificare se hanno eventualmente stabilito, ai sensi dell'art. 18 della Legge 580/1993, una maggiorazione all'importo del diritto annuale 2009.
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ArrotondamentiATTENZIONE!: Con Circolare ministeriale n. 19230 del 3 marzo 2009 sono state introdotte nuove regole riguardanti in particolare i metodi di arrotondamento.
Termini di pagamentoSocietà di persone ed imprese individualiLa scadenza per il versamento è il 16 giungo 2009. Per il pagamento del diritto annuale effettuato dal 17 giugno al 16 luglio 2009, l’importo deve essere aumentato dello 0,40%, anche in ipotesi di compensazione. Società di capitali e altri soggetti IRESIl versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza per l'approvazione del bilancio (ad esempio: in caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2009, la società deve effettuare il versamento entro il 16 luglio 2009. Parimenti, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2009, la società deve effettuare il versamento entro il 16 luglio 2009). Pagamento nei 30 gg. successivi con lo 0,40%I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare dello 0,40% (in questo caso l'importo dello 0,40% va sommato all'importo del diritto da versare, compilando in seguito un unico rigo del modello F24). All'importo ottenuto in seguito all'applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, per i pagamenti eseguiti entro 30 giorni dal termine di scadenza ordinaria, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro e cioè: se il terzo decimale è inferiore o uguale a 4, il secondo decimale si arrotonda per difetto, se è uguale o superiore a 5 si arrotonda lo stesso 2° decimale per eccesso. (Es.: € 304*0,40%=€ 305,216 - si arrotonda per eccesso ad € 305,22). Si ricorda che il mancato pagamento dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, anche in ipotesi di compensazione di crediti, viene considerato tardivo versamento con conseguente applicazione di una sanzione pari al 10% dell'intero dovuto, a norma dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 54 del 27/01/2005.
Modalità di pagamentoIl versamento va eseguito in unica soluzione tramite il modello di pagamento unificato F24, già utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi, solo con modalità telematica, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4/10/2006, pubblicato in G.U. n. 223 del 6/10/2006. Questa procedura consente ai contribuenti di compensare immediatamente quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti.
Istruzioni per la compilazione del modello F24
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