
Registri di carico e scarico dei rifiutiModalità operative per la bollatura dei registri di carico e scarico dei rifiuti A decorrere dal 13 febbraio 2008, per effetto del disposto di cui all’art. 2, comma 24-bis, del D. Lgs. 16 gennaio 2008. n. 4, i registri di carico e scarico dei rifiuti dovranno essere preventivamente “numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti”. Possono essere vidimati, pertanto, i libri delle imprese con sede legale o sede secondaria nella provincia di Rimini e delle unità locali di imprese con sede legale fuori provincia iscritte nel Repertorio Economico Amministrativo di Rimini. Non è possibile vidimare registri già utilizzati, anche parzialmente. Per procedere alla vidimazione è necessario presentare, unitamente al registro:
Come anche chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 159/E dell’ 11 novembre 2005, per la vidimazione dei registri di carico e scarico non sono dovute la tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo.
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