
ComUnica - Comunicazione Unica per la nascita dell'impresaDisposizioni operative per la presentazione della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese Per semplificare la fase di avvio dell’impresa e ridurne i costi, l’art. 9 del Decreto Legge n. 7/2007 prevede che un'unica procedura amministrativa, denominata Comunicazione Unica per la Nascita dell'Impresa (o anche, per brevità, "ComUnica"), da attivare esclusivamente per via telematica o su supporto informatico, possa assolvere contemporaneamente gli obblighi di pubblicità legale e gli adempimenti di natura fiscale, assistenziale e previdenziale. La pratica di ComUnica è presentata all'Ufficio del Registro Imprese, il cui sistema informatico si incarica dello "smistamento" alle altre amministrazioni coinvolte: Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Albo delle Imprese Artigiane.
Principali novità
L'introduzione della Comunicazione Unica costringe a rivedere le interpretazioni normative adottate e le prassi amministrative in uso presso il Registro Imprese. Questo è particolarmente vero per il settore delle imprese individuali, che è interessato da una vera e propria riforma dei presupposti logico-giuridici che stanno a monte delle iscrizioni e delle modalità operative con cui esse devono adempiere ai propri obblighi pubblicitari. (Ulteriori approfondimenti)
Amministrazioni coinvolte nel procedimentoLe amministrazioni destinatarie della Comunicazione Unica sono:
Modello di Comunicazione UnicaIl modello di Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa è stato approvato con il Decreto Interministeriale 2 novembre 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007). In seguito all'introduzione di nuovi Enti destinatari della ComUnica si è reso necessario apportare le necessarie modifiche e con Decreto Interdirigenziale 19 novembre 2009 è stato approvato il nuovo modello di Comunicazione Unica.
DecorrenzaLa ComUnica è entrata in vigore con il provvedimento di approvazione del modello (Decreto Interministeriale 2 novembre 2007) il 19 febbraio 2008 e doveva essere considerata "a regime", per tutti i tipi di imprese (comprese quelle individuali), a partire dal 20 agosto 2008. Tuttavia, perchè questo nuovo procedimento fosse completamente operativo si è dovuto attendere, come previsto dal comma 7, dell'art. 9, del Decreto Legge n. 7/2007, l’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, che fissa le regole tecniche e identifica le tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali possibili con la Comunicazione Unica. Il DPCM 6/5/2009 è stato l'ultimo tassello normativo necessario per dare piena attuazione alle previsioni dell'art. 9 del D.L. 7/2007. Parallelamente, il D.L. n. 78 del 1° luglio 2009 (cosiddetto “milleproroghe”) ha previsto, all’articolo 23 comma 13, quale termine di entrata a regime della Comunicazione Unica il 1° ottobre 2009. A partire da tale data ha inizio un periodo transitorio di sei mesi nel quale continuerà ad essere consentito presentare le comunicazioni alle competenti Amministrazioni in base alla normativa previgente. La Comunicazione Unica, pertanto, è obbligatoria dal 1° aprile 2010. A partire da tale data il Registro delle Imprese non riceve più alcuna pratica in formato cartaceo.
Modalità di presentazione e informazioni tecniche
Dal 1° luglio 2010 è disponibile la funzione di "Rinnovo cariche" degli amministratori, del collegio sindacale
Modalità di regolarizzazione delle pratiche ComUnicaDurante la fase istruttoria di una pratica ComUnica, l'Ufficio del Registro delle Imprese, in presenza di errori di compilazione, può sospendere la pratica di propria competenza e richiederne la regolarizzazione mediante un reinvio. In tal caso è necessario utilizzare nuovamente il modello ComUnica e la modulistica del Registro delle Imprese. In questo fase viene consentito compilare la pratica solo con la modulistica Registro Imprese e INPS; non è possibile compilare quella dell'Agenzia delle Entrate e dell' INAIL in quanto l'eventuale modulistica presente nella pratica originale è già stata trasmessa agli Enti. Per eventuali errori di compilazione dei modelli non di competenza del Registro Imprese occorre rivolgersi direttamente all'Ente interessato. Per ulteriori informazioni sulla gestione dei reinvii consultare le istruzioni operative.
Informazioni sulla procedura relativa alla Comunicazione Unica: guida operativa dal nuovo sito web www.registroImprese.it e guida StarWeb Procura specialeAl fine di agevolare l’utilizzo della nuova procedura e di semplificare gli adempimenti per le imprese, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 3616/C del 15/02/2008, diretta a chiarire le modalità di conferimento del potere di rappresentanza tramite procura speciale e di presentazione della comunicazione unica con l’utilizzo della sola firma digitale del soggetto incaricato (l’intermediario alla trasmissione non deve essere necessariamente un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili). Le indicazioni relative alla procedura di presentazione tramite procuratore speciale sono disponibili in questa pagina.
Call Center ComUnica
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