
L'impresa socialeDisposizioni operative per l'iscrizione dell'impresa sociale al Registro delle Imprese
Viene definita come “una organizzazione privata senza scopo di lucro che esercita, in via stabile e principale, un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale” (art. 1 Legge n. 118/2005). Il D. Lgs. n. 155/2006, all’articolo 1, stabilisce che “possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4”. Per attività principale si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale (art. 2 comma 3). In data 11 aprile 2008 sono stati pubblicati (Gazzetta Ufficiale n. 86) quattro decreti necessari a dare attuazione alla disciplina dell’impresa sociale:
I documenti di cui alle lettere b) e d) dovranno essere redatti secondo gli schemi di bilancio d’esercizio che l’Agenzia per le Onlus predispone e rende pubblici entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Solidarietà Sociale, del 24 gennaio 2008, nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione avvenuta con la G.U. 86 dell’11 aprile 2008). .: Torna a Istruzioni e informazioni :. |
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