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L'impresa sociale

Disposizioni operative per l'iscrizione dell'impresa sociale al Registro delle Imprese


L’impresa sociale è stata recepita dal nostro ordinamento con la Legge n. 118/2005 (che recava la delega al Governo ad adottare i relativi decreti legislativi).

Viene definita come “una organizzazione privata senza scopo di lucro che esercita, in via stabile e principale, un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale” (art. 1 Legge n. 118/2005).

Il D. Lgs. n. 155/2006, all’articolo 1, stabilisce che “possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4”.

Per attività principale si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale (art. 2 comma 3).

In data 11 aprile 2008 sono stati pubblicati (Gazzetta Ufficiale n. 86) quattro decreti necessari a dare attuazione alla disciplina dell’impresa sociale:


Le imprese sociali, ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione speciale (di nuova istituzione) del Registro delle Imprese, devono depositare per via telematica o su supporto informatico i seguenti atti e documenti:

a) l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;

b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa;
il bilancio sociale redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

c) per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui alle lettere b) e c), oltre all’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione;

d) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.


Il deposito dei suddetti documenti deve essere effettuato entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento.

I documenti di cui alle lettere b) e d) dovranno essere redatti secondo gli schemi di bilancio d’esercizio che l’Agenzia per le Onlus predispone e rende pubblici entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Solidarietà Sociale, del 24 gennaio 2008, nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione avvenuta con la G.U. 86 dell’11 aprile 2008).

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