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Ufficio ispezioni e sanzioni amministrative

Le competenze dell’Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato sono state trasferite, nell’ambito del processo di decentramento amministrativo, alle Camere di Commercio dal 1° settembre 2000.

Le principali competenze ispettive e di vigilanza delle Camere di Commercio sono relative a:

etichettatura e marcatura di prodotti elettrici, giocattoli, occhiali da sole, tessili e calzature;

  • utilizzo di amido da parte di imprese per l’ottenimento di contributi comunitari;
  • ispezioni e prelievi di prodotti su richiesta del Ministero delle Attività Produttive;
  • controllo dei magazzini generali;
  • verifiche sull’internazionalità delle fiere;
  • controlli sull’imbottigliamento dell’olio d’oliva;
  • controlli sulla panificazione e macinazione.

 

L'Ufficio Sanzioni Amministrative della Camera di Commercio emette provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, in base alla legge 24 novembre 1981 n.689 a seguito di violazioni commesse da operatori economici in materia di : Registro Imprese, Albi e Ruoli camerali, Magazzini Generali, Etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari come ad esempio tessili, giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale; ai responsabili vengono contestati o notificati da parte degli organi di vigilanza (polizia municipale, carabinieri, polizia di stato, camera di commercio e altri) illeciti amministrativi, dopo l'emissione dei relativi verbali d'accertamento.
Entro 60 giorni dalla contestazione dell'illecito o dalla data di notifica del verbale d'accertamento l'interessato può:

  • Decidere di pagare: Il pagamento che viene effettuato si chiama oblazione in misura ridotta, perché corrisponde ad una somma di denaro pari al doppio del minimo o, se più favorevole, ad un terzo del massimo della sanzione stabilita dalla legge; se il pagamento è stato effettuato regolarmente: con il giusto importo, entro 60 giorni dalla notifica e presso l'ufficio indicato dal verbale di accertamento, il procedimento si estingue.
  • Decidere di presentare ricorso. Il ricorso, in carta semplice, deve essere presentato all'Ufficio Sanzioni Amministrative della Camera di Commercio, allegando una fotocopia del verbale di accertamento e tutta la documentazione che ritiene necessaria; può chiedere di essere ascoltato, personalmente o delegando una persona di fiducia, sul ricorso stesso.

 

L'ufficio sanzioni esamina i verbali di accertamento che gli sono pervenuti in ordine cronologico di arrivo. Al momento dell'esame della pratica l'interessato che ha chiesto l'audizione viene convocato e può verbalmente spiegare le proprie ragioni. Il verbale di audizione, le memorie difensive e i documenti allegati, vengono esaminate dall'ufficio insieme a controdeduzioni e agli atti pervenuti dall'organo accertatore. Da ogni processo verbale, valutato nel merito e nella legittimità, può scaturire:

  • un'ordinanza di archiviazione se l'ufficio ritiene non fondato o irregolare il verbale di accertamento;
  • un'ordinanza ingiunzione se l'ufficio ritiene fondato il verbale di accertamento;

L'ordinanza ingiunzione è un atto che indica i soggetti responsabili, spiega le motivazioni e stabilisce l'importo da pagare. Tale importo è determinato entro i limiti minimo e massimo imposti dalla legge, in base ai criteri stabiliti dall'art.11 della legge 689/81. L'ordinanza ingiunzione viene notificata a tutti i soggetti obbligati, sia principali che solidali. Dalla data della notifica vi sono 30 giorni di tempo per effettuare il pagamento o fare ricorso al Giudice di Pace e/o Tribunale competente per territorio a seconda del tipo di violazione (ex art. 22 e 22 bis della L. 689/81), che ha la possibilità di riesaminare completamente la posizione e annullare, confermare, o modificare l'importo dell'ordinanza emessa. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, a meno che il Giudice non disponga la sospensione dell’esecutività del provvedimento.
Il pagamento effettuato deve essere comunicato all'ufficio sanzioni. Dell'ordinanza ingiunzione può essere chiesta la rateizzazione, se il soggetto si trova in condizioni disagiate documentabili, presentando un'apposita domanda, sia personalmente che per posta, presso l'ufficio sanzioni ed allegando la documentazione a dimostrazione della propria situazione finanziaria. L'ufficio esamina tale richiesta e, nel caso di accoglimento, emette un provvedimento di rateizzazione con il prospetto delle rate e date di pagamento che comunicherà all'interessato.
Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione l'interessato che non ha effettuato il pagamento viene iscritto in un apposito ruolo. Riceverà al domicilio di una cartella esattoriale che gli impone il pagamento della sanzione non versata, oltre a maggiorazioni e interessi previsti per legge (art. 27 L. 689/81).

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