
Ufficio ispezioni e sanzioni amministrative
Le competenze dell’Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato sono state trasferite, nell’ambito del processo di decentramento amministrativo, alle Camere di Commercio dal 1° settembre 2000. Le principali competenze ispettive e di vigilanza delle Camere di Commercio sono relative a: etichettatura e marcatura di prodotti elettrici, giocattoli, occhiali da sole, tessili e calzature;
L'Ufficio Sanzioni Amministrative della Camera di Commercio emette provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, in base alla legge 24 novembre 1981 n.689 a seguito di violazioni commesse da operatori economici in materia di : Registro Imprese, Albi e Ruoli camerali, Magazzini Generali, Etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari come ad esempio tessili, giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale; ai responsabili vengono contestati o notificati da parte degli organi di vigilanza (polizia municipale, carabinieri, polizia di stato, camera di commercio e altri) illeciti amministrativi, dopo l'emissione dei relativi verbali d'accertamento.
L'ufficio sanzioni esamina i verbali di accertamento che gli sono pervenuti in ordine cronologico di arrivo. Al momento dell'esame della pratica l'interessato che ha chiesto l'audizione viene convocato e può verbalmente spiegare le proprie ragioni. Il verbale di audizione, le memorie difensive e i documenti allegati, vengono esaminate dall'ufficio insieme a controdeduzioni e agli atti pervenuti dall'organo accertatore. Da ogni processo verbale, valutato nel merito e nella legittimità, può scaturire:
L'ordinanza ingiunzione è un atto che indica i soggetti responsabili, spiega le motivazioni e stabilisce l'importo da pagare. Tale importo è determinato entro i limiti minimo e massimo imposti dalla legge, in base ai criteri stabiliti dall'art.11 della legge 689/81. L'ordinanza ingiunzione viene notificata a tutti i soggetti obbligati, sia principali che solidali. Dalla data della notifica vi sono 30 giorni di tempo per effettuare il pagamento o fare ricorso al Giudice di Pace e/o Tribunale competente per territorio a seconda del tipo di violazione (ex art. 22 e 22 bis della L. 689/81), che ha la possibilità di riesaminare completamente la posizione e annullare, confermare, o modificare l'importo dell'ordinanza emessa. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, a meno che il Giudice non disponga la sospensione dell’esecutività del provvedimento. |
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