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Adempimenti delle imprese nei confronti dell'Albo Regionale delle Imprese Artigiane

 

 

Principi fondamentali

Adempimenti

Strumenti

Formalità e costi

 

Principi fondamentali

Nel regime previgente alla legge 1/2010, le imprese artigiane erano generalmente soggette all’obbligo di comunicare uno stesso evento anagrafico al Registro delle Imprese e all’Albo delle Imprese Artigiane. La sostanziale duplicazione di adempimenti ha sempre trovato ragion d’essere e legittimazione giuridica nella separazione dei due registri, tenuti entrambi dalla Camera di Commercio, ma in virtù di competenze amministrative di fonte ben diversa (originaria nel caso del Registro Imprese e solo delegata, dalla Regione, per quanto riguarda l’Albo Artigiani).

Con l'entrata in vigore della procedura di cui all'art. 3 della legge sopra indicata, il procedimento di iscrizione nell’Albo Artigiani è stato assorbito in quello di Comunicazione Unica che, come è noto, si impernia sul Registro delle Imprese. La supposta terzietà dell’Albo rispetto al Registro viene completamente meno nel momento in cui il legislatore riconduce alla Comunicazione Unica l’adempimento che consente l’acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana. L’unicità del canale di accesso dell’impresa, da un lato al sistema di pubblicità legale, e dall'altro allo status di impresa artigiana, è la chiave di lettura del ruolo istituzionale e delle reciproche relazioni del Registro Imprese e dell'Albo Artigiani. In questo quadro:

  • il Registro delle Imprese rappresenta la banca dati unica ed esclusiva di tutte le informazioni anagrafiche e storiche relative ai soggetti iscritti;
  • l'Albo Regionale delle Imprese Artigiane, invece, è l’ambito entro il quale sono raccolti e conservati i dati connessi al riconoscimento della qualifica artigiana in capo all’impresa e ai suoi titolari.

Da questi presupposti discende la seguente regola fondamentale:

 

Le informazioni anagrafiche iscritte nel Registro Imprese sono comunque rilevanti per l’Albo delle Imprese Artigiane, anche se non costituiscono oggetto di un adempimento amministrativo formalmente rivolto a quest’ultimo.

Le imprese artigiane non sono obbligate a fornire all’Albo informazioni già comunicate ed iscritte nel Registro delle Imprese.

 

Con una direttiva del 20 luglio 2011, la Regione Emilia-Romagna ha confermato la validità del principio sopra enunciato, affermando che esso opera anche in caso di definitiva cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese, eseguita su istanza di parte, o disposta d'ufficio. La cancellazione dal Registro Imprese comporta automaticamente la cancellazione dell'artigiano dall'Albo Regionale e dagli elenchi previdenziali, sulla base del presupposto che non può esistere una impresa artigiana se è estinto il soggetto giuridico a cui essa faceva capo. Similmente, l'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nella posizione anagrafica di una impresa artigiana comporta l'automatica cancellazione dall'Albo Regionale della stessa, fatto salvo il caso di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

In effetti, l’impresa artigiana che richiede al Registro Imprese l’iscrizione di una modifica anagrafica, ovvero anche la propria cancellazione dovuta a definitiva cessazione di ogni attività ovvero a estinzione del soggetto giuridico titolare, assolve in quello stesso istante anche ai propri obblighi amministrativi nei confronti dell’Albo, salvo che la modifica stessa non implichi acquisto o perdita dei requisiti artigiani (nel qual caso sorgerà l'obbligo di presentare la comunicazione unica, rispettivamente, per l'iscrizione o per la cancellazione all'Albo Artigiani). In altri termini, la comunicazione all’Albo Regionale delle Imprese Artigiane di notizie anagrafiche già iscritte nel Registro Imprese non è obbligatoria se non quando implica acquisto o perdita dei requisiti artigiani (per cui, come sopra, sorgerà l'obbligo di presentare all'Albo l'iscrizione o la cancellazione).

La Commissione Regionale per l’Artigianato, in particolare attraverso l'operato della sezione territoriale competente, esercita i propri poteri di vigilanza sul settore delle imprese artigiane accedendo alle informazioni contenute nel Registro delle Imprese, anche attraverso flussi informativi a tale scopo attivati in collaborazione con le Camere di Commercio.

 

Adempimenti

In attuazione dei principi appena enunciati, e secondo una prima e provvisoria valutazione, gli unici adempimenti che l’impresa è tenuta ad effettuare nei confronti dell’Albo Regionale delle Imprese Artigiane sono riassunti nella seguente tabella:

Adempimento Casistica
Prima iscrizione
Cancellazione
  • Solo in caso di prosecuzione dell'impresa in forma non artigiana: perdita dei requisiti di artigianalità per cambio settore di attività, superamento dei limiti dimensionali, adozione di forma giuridica non compatibile con l'iscrizione all'Albo Regionale, perdita dei requisiti relativi alla diretta partecipazione al lavoro e al potere di amministrazione, ecc. ecc.
Modificazioni anagrafiche rilevanti per l'Albo Regionale delle Imprese Artigiane, la cui iscrizione nel Registro Imprese non è prevista
  • Variazione partecipanti al lavoro (anche a seguito di modifiche della compagine societaria, per ingresso o uscita di soci)
  • Iscrizione o cancellazione di collaboratori familiari
  • Variazione del domicilio dei soci di cooperativa artigiana

 

     

    Strumenti

    Per la predisposizione e l'invio delle pratiche recanti adempimenti verso l'Albo Regionale delle Imprese Artigiane, è possibile utilizzare uno qualsiasi dei prodotti software di compilazione delle pratiche di Comunicazione Unica. Il sistema camerale ha messo a punto e costantemente migliora il servizio StarWeb, gratuitamente accessibile a tutti gli "utenti Telemaco". Informazioni sulle modalità di accesso e sulle principali funzioni del servizio StarWeb sono disponibili in questa pagina.

     

    Formalità e costi

    Ai fini degli adempimenti nei confronti dell'Albo Regionale delle Imprese Artigiane, la Comunicazione Unica deve essere corredata dal modello AA come previsto dalla circolare sulla compilazione della modulistica del Registro Imprese (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3649/C del 18/01/2012).

    Allegato obbligatorio della comunicazione unica finalizzata all'iscrizione nell'Albo è un documento che raccoglie le formali dichiarazioni di possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del firmatario. Tale modello, contraddistinto dal codice C18*, è generato in modo automatico da StarWeb. Gli utilizzatori di Fedra o di altri programmi di compilazione devono unire il modello debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale come allegato alla pratica.

    *Nota - Il modello C18 è attualmente in fase di approvazione e pertanto non è ancora disponibile.

     

    Diritti di segreteria

    A norma dell'art. 2, comma 7, della legge regionale 1/2010, "per le attività previste dalla presente legge si applicano a favore delle Camere di commercio i diritti di segreteria stabiliti in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura). Stante la completa integrazione ed assimilazione dell'adempimento per l'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo Regionale delle Imprese Artigiane con la procedura della Comunicazione Unica per la Nascita dell'Impresa, ed essendo quest'ultima istituzionalmente rivolta al Registro delle Imprese, si ritiene che la disposizione sopra riportata sia da interpretare come segue.

      Quando la comunicazione unica rivolta all'Albo Regionale delle Imprese Artigiane contiene anche un adempimento finalizzato all'iscrizione nel Registro Imprese o nel REA, si applica l'importo stabilito dalla tabella A del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17/6/2010 (Importi dei diritti di segreteria per il Registro delle Imprese).

      Al contrario, quando l'adempimento che l'impresa rivolge all'Albo non accompagna alcun adempimento nei confronti del Registro delle Imprese, si applicano gli importi della tabella B del decreto di cui sopra (Importi per i diritti di segreteria per i registri, albi, ruoli, elenchi ed atti vari).

      Rimangono esenti dal pagamento di diritti di segreteria gli adempimenti unicamente finalizzati all'aggiornamento della posizione previdenziale delle persone iscritte all'Albo (es. iscrizione o cessazione di collaboratori familiari, di soci partecipanti al lavoro, ecc.).

    Costituisce eccezione alle regole appena esposte il caso della cosiddetta attivazione, cioè della pratica con la quale l'impresa già iscritta nel Registro Imprese come "inattiva" dichiara di avere dato pieno avvio alla propria attività imprenditoriale, senza apportare nessun'altra modifica anagrafica. L'attivazione è esente da diritti di segreteria e da imposta di bollo.

     

    Imposta di bollo

    Secondo la legge regionale 1/2010, l'adempimento richiesto per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione all'Albo Regionale delle Imprese Artigiane consiste nella presentazione della Comunicazione Unica. Per scelta terminologica, e soprattutto per il dato sostanziale della sua efficacia costitutiva immediata, esso non può essere ricondotto alla fattispecie delle "istanze dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri", "tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo", che la legge (art. 3 tariffa approvata con DM 20/8/1992) assoggetta ad imposta di bollo.

    Le pratiche di comunicazione unica presentate ai fini dell'iscrizione, modifica o cancellazione all'Albo Regionale delle Imprese Artigiane in applicazione della legge della Regione Emilia-Romagna 1/2010 non sono soggette ad imposta di bollo.

    Rimangono ovviamente soggette all'imposta, secondo le consuete regole e modalità, e salvo specifiche esenzioni (es. denunce REA), le pratiche che, oltre alla comunicazione nei confronti dell'Albo, contengono anche istanze al Registro delle Imprese.

    Restano esenti dall'assolvimento dell'imposta di bollo gli adempimenti unicamente finalizzati all'aggiornamento della posizione previdenziale delle persone iscritte all'Albo (es. iscrizione o cessazione di collaboratori familiari, di soci partecipanti al lavoro, ecc.).

    Costituiscono eccezione alle regole appena esposte le seguenti fattispecie:

    • la cosiddetta attivazione, cioè la pratica con la quale l'impresa già iscritta nel Registro Imprese come "inattiva" dichiara di avere dato pieno avvio alla propria attività imprenditoriale, senza apportare nessun'altra modifica anagrafica. L'attivazione è esente da diritti di segreteria e da imposta di bollo;
    • la richiesta di subentro da parte di un familiare all'imprenditore artigiano defunto o comunque impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa, ai sensi dell'art. 5 della legge 443/1985, che sconta l'imposta di bollo nella misura di 14,62 €;
    • la richiesta di attribuzione della qualifica di impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche o tradizionali di cui al DPR 288/2001 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura), che sconta l'imposta di bollo nella misura di 14,62 €.

     

    Per illustrare i principi qui riportati, le Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna hanno concordato una tabella di riepilogo degli importi di diritti di segreteria e imposta di bollo per pratiche di comunicazione unica relative a imprese artigiane.

     

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