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- Info
Comunicazione Unica e Imprese Artigiane
- La procedura di Comunicazione Unica riguarda tutte le imprese, anche quelle artigiane. Senza la ComUnica, un imprenditore non può ottenere un numero di partita IVA, non può assolvere ai propri obblighi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non ha titolo per iniziare l'attività. Quando si iscrive all'Albo Artigiani, non perde l'iscrizione nel Registro Imprese.
- Anche quando l'impresa esercita solo attività artigiana, la ComUnica è prioritariamente rivolta al Registro Imprese e al REA, che raccolgono e pubblicano i dati anagrafici, legali ed economici e le relative variazioni.
- Secondo la legge della Regione Emilia-Romagna 1/2010, la presentazione della ComUnica consente all'impresa di assolvere ai propri obblighi nei confronti dell'Albo Regionale delle Imprese Artigiane. Nello stesso modo si comportano i consorzi, le società cooperative o consortili e le associazioni tra imprese artigiane, tenuti all'iscrizione in separata sezione dell'Albo Regionale.
- Non essendo giuridicamente riconducibile ad una "istanza", non è soggetta ad imposta di bollo la comunicazione unica ai fini dell'iscrizione, della modifica o della cancellazione all'Albo Regionale delle Imprese Artigiane. La pratica di Comunicazione Unica con cui l'impresa esegue un adempimento verso l'Albo sconta quindi il bollo solo se comprende anche altri adempimenti autonomamente soggetti all'imposta (ad esempio, l'iscrizione al Registro Imprese di una impresa individuale).
- Allineandosi alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 24/E del 29/3/2010, il Ministero dello Sviluppo Economico (circolare prot. 26649 del 12/4/2010) ha confermato la completa gratuità della pratica di "attivazione" - cioè della Comunicazione Unica con cui l'impresa, che fosse già iscritta, dichiara l'inizio della propria attività, ed eventualmente richiede l'iscrizione all'Albo Artigiani. La ComUnica di attivazione è sempre considerata, ai fini dell'applicazione dei diritti di segreteria, una "integrazione" della ComUnica di prima iscrizione. La gratuità non opera se, insieme con l'attivazione, l'impresa esegue altre modifiche alla propria posizione anagrafica (ad esempio, se dichiarando l'inizio della propria attività apporta anche variazioni alla definizione testuale della stessa)
- La Comunicazione Unica è sempre soggetta agli importi della tabella A (Registro Imprese e REA) della tariffa ministeriale sui diritti di segreteria camerali, se contiene un'istanza per il Registro Imprese, o una denuncia per il REA.
- Al contrario, le pratiche di Comunicazione Unica destinate all'Albo Regionale delle Imprese Artigiane, finalizzate all'iscrizione, modifica o cancellazione all'Albo Regionale delle Imprese Artigiane, che non contengono anche istanze rivolte al Registro delle Imprese o denunce al REA, scontano il diritto di segreteria della tabella B della tariffa (Importi diritti di segreteria per i registri, albi, ruoli, elenchi ed atti vari) e sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 14,62 €. Rimangono comunque esenti da diritti di segreteria e imposta di bollo gli adempimenti finalizzati all'aggiornamento della posizione delle persone iscritte presso gli Enti previdenziali.
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