Bollatura libri e registri
Domande frequenti sulla bollatura di libri e registri
D. Come vanno approntati i libri e i registri da sottoporre a bollatura?
R. Vanno indicati tipo di libro e denominazione o partita iva/codice fiscale dell'impresa.
- Se il libro è rilegato tali dati vanno riportati solo sulla copertina o sull'ultima pagina;
- se il libro è a fogli liberi o a modulo continuo vanno riportati su ciascuna pagina.
Ogni pagina va poi numerata (per il libro giornale e quello inventari va indicato anche l'anno di bollatura). Le facciate non numerate vanno barrate.
D. Dopo aver completato un libro giornale numerato da pag. 1 a pag. 300, nel corso dello stesso anno solare, un'impresa ha necessità di utilizzarne un altro. Come dovrà avvenire la sua numerazione?
R. La numerazione del libro giornale e di quello inventario deve essere progressiva per anno, quindi nell'esempio citato il nuovo libro partirà dalla pg 301 (con l'indicazione dell'anno di riferimento).
D. Un'impresa ha sede a Faenza (RA) e un'unità locale a Rimini. Può far bollare un libro sociale o un registro contabile dalla C.C.I.A.A. di Rimini?
R. No. La C.C.I.A.A. può bollare solo libri di imprese che abbiano la sede legale (o almeno una sede secondaria) nella circoscrizione di propria competenza. Unica eccezione si ha per il libro giornale sezionale che si riferisca ad una unità locale per il quale può procedere la Camera di Commercio competente territorialmente. Nel caso sopra citato ci si dovrà quindi rivolgere alla Camera di commercio di Ravenna.
D. Volendo procedere alla bollatura di libri e registri presso un notaio, ci si trova di fronte agli stessi limiti di competenza territoriale?
R. No, il notaio può bollare libri di imprese con sede in qualunque parte del territorio nazionale.
D. Per quali libri non c'è più l'obbligo della bollatura?
R. L'art. 8 della L. 383/2001 ha soppresso l'obbligo della bollatura per il libro giornale, il libro inventari e per i registri tenuti a fini fiscali e tributari (rimangono salve le disposizione previste dalle leggi speciali). Permane ovviamente l'obbligo della loro numerazione (per i giornali e gli inventari la numerazione è progressiva per anno).
D. Cosa cambia in termini di imposta di bollo e di Tassa di Concessione Governativa per i libri giornale e inventario non più sottoposti a bollatura?
R. Se detti libri sono tenuti da soggetti che assolvono la T.C.G. in modo forfettario non cambia nulla, essi apporranno una marca da bollo da 14,62 € ogni 100 pgg. Gli altri soggetti non verseranno più la T.C.G. ma raddoppieranno l'imposta di bollo (29,24 € ogni 100 pgg.).
D. Se un soggetto che non assolve la Tassa di Concessione Governativa in modo forfettario (per es. una s.n.c.) decide di far bollare ugualmente dalla C.C.I.A.A. un libro giornale o inventario, continua a essere sottoposto al raddoppio dell'imposta di bollo?
R. Sì, essendo questa maggiorazione connessa all'obbligo di numerazione e non a quello di bollatura. Nel caso in esame l'impresa dovrà dunque pagare 29,24 € ogni 100 pgg. per imposta di bollo e 67 € ogni 500 pgg. per T.C.G. (oltre ai diritti di segreteria di 25 € dovuti alla Camera di Commercio per ogni libro).
D. Un soggetto che non sia ancora iscritto alla C.C.I.A.A. può procedere ugualmente alla bollatura dei libri?
R. Sì, a patto che sia almeno in possesso della partita iva (se imprenditore individuale) o abbia almeno presentato la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese (se società).

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