Camera di Commercio di Ferrara
 
Azioni sul documento

Agenti e rappresentanti di commercio

L’attività può essere iniziata dal giorno stesso della presentazione della segnalazione regolare e completa.

 

SOPPRESSIONE RUOLO - RECEPIMENTO DIRETTIVA SERVIZI 

 

Il decreto legislativo 26.03.2010 n. 59 (recepimento della "direttiva servizi" CE 123/06) ha soppresso con decorrenza dal giorno 8 maggio 2010 il ruolo degli agenti di affari in mediazione ed il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

Il suddetto decreto non ha abrogato le norme di settore che disciplinano le attività in questione (L. 39/1989, L. 204/1985 e relative modifiche e decreti di attuazione).

In particolare l’esercizio delle suddette attività rimane subordinato alla sussistenza dei requisiti normativamente previsti.


Solo per gli agenti e rappresentanti di commercio sono state apportate alcune modifiche alla normativa di settore.

In particolare, sono stati abrogati i requisiti di cui alle lettere a), b) e d) della L. 204/1985 e cioè:

  • la cittadinanza italiana o di uno degli stati UE ovvero la residenza nel territorio italiano per gli stranieri;
  • il godimento dei diritti civili;
  • l’assolvimento dell’obbligo scolastico con conseguimento del relativo titolo.

 

Inoltre, solo per gli agenti e rappresentanti di commercio, il fallimento non è più considerato ostativo all’esercizio dell’attività.

Le attività di mediatore e agente e rappresentante di commercio sono attualmente soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA (in sostituzione della precedente dichiarazione di inizio di attività) da presentare alla Camera di Commercio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

La persona fisica non imprenditore presenta la SCIA alla Camera di Commercio della provincia nella quale intende svolgere l’attività. L’impresa individuale o societaria può presentare la SCIA contestualmente alla ComUnica, presso il Registro Imprese (e quindi, dove è ubicata la sede legale).
 
In allegato alla SCIA della società può essere presentata una SCIA per ogni legale rappresentante che non fosse già iscritto nei ruoli soppressi (indipendentemente dal luogo di residenza, applicando il criterio del domicilio professionale del legale rappresentante presso la sede legale della società).

La Camera di Commercio verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella normativa di settore si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Nel caso di accertata carenza dei requisiti richiesti, l’amministrazione nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dell’attività stessa, salvo che l’interessato non si conformi alla normativa vigente entro un termine fissato dall’amministrazione comunque non inferiore a 30 giorni.

Per la nuova modulistica consultare l’apposita sezione del sito.


 Definizione e requisiti

   -  Incompatibilità
   -  Mediazione creditizia

Pratica Professionale

   -  Dipendente qualificato al settore vendite
   -  Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
   -  Attività di “gestione alberghiera” quale requisito professionale
   -  Attività di collaboratore familiare
   -  Apprendistato e contratto di formazione
   -  Collaborazione coordinata e continuativa
   -  Procuratori speciali
   -  Soci accomandatari o consiglieri senza legale rappresentanza
   -  Procacciatori d'affari 
   -  Socio accomandante
   -  Associato in partecipazione 
   -  Socio non legale rappresentante di s.n.c. iscritta al Ruolo
   -  Attività artigiana, industriale e agricola
   -  Settore acquisti e rapporti con i fornitori
   -  Agente di assicurazione

Reiscrizione in seguito a cancellazione

Iscrizione di società

 

Definizione e requisiti

E’ agente di commercio chi venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
E’ rappresentante di commercio chi venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

La Camera di Commercio di competenza è quella della provincia dove la persona fisica ha la residenza o la persona giuridica ha la sede legale.
In alternativa alla provincia di residenza, la persona fisica si può iscrivere dove elegge il domicilio professionale.

L'iscrizione è valida su tutto il territorio nazionale.

Ai fini dell'iscrizione al Ruolo il richiedente deve possedere requisiti di natura personale, morale e professionale. Nel caso di iscrizione delle società, i requisiti devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti.

I requisiti professionali previsti dalla normativa sono i seguenti:

  • aver frequentato uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni;
  • aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque alle dipendenze di un impresa con la qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite (si veda di seguito pratica professionale);
  • aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche (si veda elenco riportato sulla modulistica).

In ogni caso il soggetto deve essere in possesso della licenza di scuola media inferiore.

La Camera di Commercio di Rimini non organizza corsi finalizzati all'iscrizione nel suddetto Ruolo; bisogna pertanto rivolgersi alle locali associazioni di categoria.

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Incompatibilità

L'iscrizione nel Ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici. È altresì preclusa a coloro che sono iscritti nel Ruolo degli agenti di affari in mediazione o che comunque svolgono attività per la quale è prescritta l'iscrizione in detto Ruolo.

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Mediazione creditizia

L’iscrizione nel Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio è preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l’iscrizione in detti ruoli. Ne consegue che l’iscrizione nel Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio è incompatibile con l’iscrizione nell’Albo dei Mediatori Creditizi istituito presso l’Ufficio Italiano Cambi e con l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia.

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Pratica Professionale

L’attività qualificante ai fini dell’iscrizione al ruolo può essere stata svolta, oltre che in qualità di dipendente, anche in qualità di titolare dell’impresa o di collaboratore familiare e, nelle società, in qualità di legale rappresentante o amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

 

Dipendente qualificato al settore vendite

E’ necessario che anche l'impresa da cui il soggetto dipende o della quale è socio svolga attività di vendita e non semplicemente che il dipendente o socio sia stato addetto al settore commerciale, attività riscontrabile anche in un'impresa che effettua la prestazione di servizi. Non può essere considerata "vendita di servizi" la prestazione dei propri servizi da parte dell'impresa.

L'attività può essere svolta in qualità di dipendente qualificato addetto al settore vendite o di lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite.

Le mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite si ritengono implicite, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, nell'inquadramento adeguatamente documentato nei primi due livelli contrattuali: ad es. 1° e 2° commercio e 6° e 7° industria.
Sono stati valutati positivamente anche il 1° e 2° livello del CCNL delle cooperative agricole.

Di conseguenza, esemplificando, si possono verificare i seguenti casi:

  • Il soggetto ha una qualifica dalla quale si desumono le mansioni di addetto alle vendite, come nel caso del commesso.
    In questo caso non è necessario dimostrare il livello contrattuale ed è sufficiente produrre copia del libretto di lavoro dal quale risulti tale qualifica.
  • Il soggetto ha una qualifica che può comprendere anche le mansioni di vendita (ad es. magazziniere 3° livello)

In questo caso è necessario produrre:

  1. copia libretto di lavoro;
  2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione allo svolgimento delle mansioni di addetto alle vendite;
  3. copia buste paga con indicazione del livello contrattuale;
  4. copia del mansionario o del contratto di lavoro, oppure dichiarazione dell'Ufficio del Lavoro o dell'Ispettorato del Lavoro a prova che le mansioni dichiarate possano essere ricomprese nel livello contrattuale di appartenenza.
  • se il soggetto ha una qualifica generica (es. impiegato IV livello) bisogna verificare che abbia svolto mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite.
    1. In questo caso è necessario produrre:
    2. copia libretto di lavoro;
    3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione alle mansioni svolte;
    4. copia buste paga con indicazione del livello contrattuale;
    5. copia del mansionario o del contratto di lavoro, oppure dichiarazione dell'Ufficio del Lavoro o dell'Ispettorato del Lavoro a prova che le mansioni dichiarate possano essere ricomprese nel livello contrattuale di appartenenza.

 

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Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

E’ considerata abilitante per l’iscrizione.

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Attività di “gestione alberghiera” quale requisito professionale

E’ abilitante l’attività di gestione di bar all’interno dell’albergo, svolta per almeno due anni negli ultimi cinque.

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Attività di collaboratore familiare

E’ considerata abilitante se risulta l’iscrizione previdenziale per due anni negli ultimi cinque.

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Apprendistato e contratto di formazione

Non sono validi quale requisito professionale.

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Collaborazione coordinata e continuativa

Non può ritenersi abilitante.

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Procuratori speciali

Il requisito professionale deve essere posseduto (oltre che dai legali rappresentanti), qualora in una società siano presenti, anche dai procuratori speciali se dotati della legale rappresentanza della società di fronte a terzi.
Viceversa, qualora un soggetto abbia ricoperto la carica di procuratore speciale con legale rappresentanza per due anni negli ultimi cinque all'interno di una società che svolge attività commerciale, ha maturato il requisito professionale.

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Soci accomandatari o consiglieri senza legale rappresentanza

Tale attività è abilitante ai fini dell'iscrizione al Ruolo se al soggetto in questione siano stati attribuiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e l'attività effettivamente svolta nell'ambito della società, documentata in modo idoneo, sia per di più attestata dall'iscrizione all'INPS.

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Procacciatori d'affari 

Tale attività non è abilitante anche se i soggetti sono regolarmente iscritti al registro delle imprese ed in regola con il versamento dei contributi all'INPS.

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Socio accomandante

Il socio accomandante può prestare la propria opera sotto la direzione dell'accomandatario, per cui si può riconoscere il requisito professionale in presenza di idonea documentazione attestante lo svolgimento dell'attività.

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Associato in partecipazione 

Attività abilitante se al soggetto sono stati attribuiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e l'attività effettivamente svolta nell'ambito dell’associazione, documentata in modo idoneo, è per di più attestata dall'iscrizione all'INPS.

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Socio non legale rappresentante di s.n.c. iscritta al Ruolo

Per il socio di s.n.c. è abilitante l’aver partecipato con mansioni operative all'attività della società per almeno due anni negli ultimi cinque. L'attività svolta deve essere dimostrata attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle mansioni svolte e attraverso documentazione attestante il versamento dei contributi I.N.P.S. o copia del libro matricola.

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Attività artigiana, industriale e agricola

E’ abilitante l’attività svolta presso un’impresa di produzione industriale o artigiana ovvero presso un’impresa agricola, anche se non risulta espressamente l’attività di vendita dalla visura del Registro Imprese, in quanto si ritiene implicito che alla produzione sia connessa la vendita.

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Settore acquisti e rapporti con i fornitori

Non matura il requisito professionale il consigliere delegato di una società che abbia poteri gestionali e di amministrazione in relazione solo agli acquisti ed ai rapporti con i fornitori.

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Agente di assicurazione

In base alla circolare n. 3129 del 02.02.1987 l’attività di agente di assicurazione non vale come requisito abilitante per l’iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

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Reiscrizione in seguito a cancellazione

Sono possibili diverse casistiche:

  • Cancellazione volontaria di soggetto iscritto dopo l’entrata in vigore della L. 204/1985: è sempre possibile la reiscrizione senza dimostrazione del requisito professionale (come nel caso di iscrizione per trasferimento). E’ necessario presentare una domanda in bollo con il versamento del diritto di segreteria e della tassa di concessione governativa.
  • Cancellazione volontaria di soggetto iscritto e cancellato prima dell’entrata in vigore della L. 204/1985: per la reiscrizione è necessario dimostrare tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente presentando un regolare domanda in bollo con il versamento del diritto di segreteria e della tassa di concessione governativa.
  • Cancellazione d’ufficio intervenuta prima o dopo l’entrata in vigore della L. 204/1985: per la reiscrizione è necessario dimostrare tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente presentando un regolare domanda in bollo con il versamento del diritto di segreteria e della tassa di concessione governativa.
  • Cancellazione d'ufficio per mancata comunicazione della variazione della residenza: qualora il soggetto cancellato d'ufficio per mancata comunicazione della variazione della residenza voglia riscriversi al Ruolo nella provincia di nuova residenza potrà far valere quale requisito l'essere stato precedentemente iscritto al Ruolo.

 

Il soggetto che è stato cancellato d’ufficio e vuole reiscriversi al ruolo può far valere come requisito l’aver svolto in precedenza l’attività di agente e rappresentante purchè la stessa sia stata svolta per due anni negli ultimi cinque e purchè sussista l’iscrizione al ruolo per il periodo considerato.

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Iscrizione di società

 

Soggetti che devono avere il requisito

Legali rappresentanti:

  • se la società ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività di agenzia e/o rappresentanza tutti i legali rappresentanti devono possedere i requisiti; 
  • se la società ha un oggetto diversificato ed eterogeneo che comprende anche l'attività di agenzia e rappresentanza si possono avere due casi:
    1. ogni legale rappresentante ha un mandato che copre l'intero oggetto sociale, in tal caso tutti i legali rappresentanti devono possedere i requisiti;
    2. ogni legale rappresentante ha un mandato delimitato ad uno specifico settore operativo della società, in tal caso solo il legale rappresentante competente per l'attività di agenzia e/o rappresentanza deve possedere il requisito.

 

Vice presidente del consiglio di amministrazione

Nel caso di iscrizione di società al Ruolo il vice presidente del consiglio di amministrazione deve dimostrare il possesso del requisito professionale qualora, in base ai poteri previsti dallo statuto, faccia le veci del presidente in caso di sua assenza e quindi in tal caso abbia poteri di firma e rappresentanza della società di fronte ai terzi.

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