Domande frequenti
Risposte alle domande più ricorrenti in materia di diritto annuale
5) Quali sono le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese?
17) Quali sono le sanzioni applicate in caso di omesso o tardato pagamento del diritto annuale?
18) Per le violazioni in materia di diritto annuale si può applicare il ravvedimento operoso?
1) Quali sono gli importi del diritto annuale 2011 dovuti dai soggetti che si iscrivono nel corso dell’anno corrente?
Gli importi del diritto annuale 2011 per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA, a partire dal 1° gennaio 2011 sono di seguito indicati (art. 4 del decreto ministeriale 21 aprile 2011).
Le novità, rispetto al 2010, riguardano le seguenti tipologie.
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€ 36,00 |
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€ 240,00 |
€ 48,00 |
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€ 120,00 |
€ 24,00 |
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€ 240,00 |
€ 48,00 |
Per le altre tipologie restano invariate le misure del diritto annuale già fissate per il 2010 e di seguito riportate.
| CATEGORIE | SEDE LEGALE | UNITA' LOCALE |
|---|---|---|
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€ 106,00 |
€ 21,00 |
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€ 240,00 |
€ 48,00 |
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€ 240,00 |
€ 48,00 |
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/ |
€ 132,00 |
Gli importi di cui sopra sono già comprensivi della maggiorazione del 20% deliberatadal consiglio camerale a norma dell'art. 17 della Legge 580 del 29/12/1993.
2) Entro quale termine deve essere versato il diritto annuale 2011 per i soggetti iscritti nel corso dell’anno corrente?
Il versamento deve essere eseguito entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda o comunicazione.
3) Qual è la modalità per il pagamento del diritto annuale per i soggetti iscritti nel corso dell'anno corrente?
Il diritto annuale per i soggetti iscritti nel corso dell'anno corrente può essere versato:
- richiedendo l'addebito automatico degli importi dovuti sul conto Telemaco al momento della presentazione della domanda o comunicazione con la causale "SD-diritto di prima iscrizione";
- mediante modello unificato f24 in modalità telematica, ai sensi Decreto Legge 223/2006, indicando, nella sezione Ici ed altri tributi locali, il codice ente locale RN ed il codice tributo 3850.
4) Quali sono gli importi del diritto annuale 2011, dovuti dalle imprese in sezione speciale, già iscritte o annotate al 1 gennaio 2011?
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Al termine del calcolo del diritto dovuto per sede ed unità locali è necessario AGGIUNGERE LA MAGGIORAZIONE deliberata dalla singola Camera, ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (la maggiorazione per la Camera di Rimini è del 20%). Esempio: Un'impresa individuale in sezione speciale con sede nella provincia di Rimini ed n. 1 unità locale nella stessa provincia di Rimini pagherà un'importo pari ad € 127,00 (€ 88,00 per la sede ed € 17,60 per l'unità locale, a cui si aggiunge il 20% a titolo maggiorazione) . Per le unità locali/sedi secondarie situate in altre province, si prega consultare questa tabella per verificare se le Camere di Commercio, nella cui circoscrizione si trovano le unità locali/sedi secondarie, hanno eventualmente stabilito, ai sensi dell'art. 18 della Legge 580/1993, una maggiorazione all'importo del diritto annuale 2011. |
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Arrotondamenti
ATTENZIONE!: Con Circolare ministeriale n. 19230 del 3 marzo 2009 sono state introdotte nuove regole riguardanti in particolare i metodi di arrotondamento.
Utilizza il FOGLIO PER IL CALCOLO AUTOMATICO DEL DIRITTO ANNUALE 2011
5) Quali sono le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese?
Le imprese iscritte nella sezione ordinaria sono le seguenti:
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Imprese individuali non piccole |
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Società in nome collettivo |
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Società in accomandita semplice |
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Società cooperative e consorzi |
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Società a responsabilità limitata |
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Società a responsabilità limitata unipersonale |
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Società per azioni |
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Società in accomandita per azioni |
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Società consortili a responsabilità limitata |
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Società consortili per azioni |
6) Come si calcola il diritto annuale dovuto per l’anno 2011 per le imprese iscritte in sezione ordinaria, già esistenti al 1 gennaio 2011?
L'importo da versare, per le imprese iscritte in sezione ordinaria, si ottiene applicando la seguente procedura:
FASE 1)
- Per le imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria si considera un importo fisso pari ad € 200,00.
- Per tutte le altre imprese iscritte in Sezione Ordinaria si applica, al fatturato complessivo realizzato nel 2010, ai fini IRAP, la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella A (considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa).
I più recenti chiarimenti in merito all'individuazione dei righi del modello IRAP, al fine della determinazione del fatturato per il calcolo del diritto annuale sono indicati nella Circolare ministeriale n. 19230 del 3 marzo 2009.
Per i Confidi consulta la Circolare ministeriale del 12/06/2008.
Tabella A
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Scaglioni di fatturato |
Misure fisse e aliquote |
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da 0,00 a 100.00,00 euro |
200,00 euro (misura fissa) |
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da 100.000,00 a 250.000,00 euro |
+ 0,0150% |
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da 250.000,00 a 500.000,00 euro |
+ 0,0130% |
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da 500.000,00 a 1.000.000,00 euro |
+ 0,0100% |
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da 1.000.000,00 a 10.000.000,00 euro |
+ 0,0090% |
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da 10.000.000,00 a 35.000.000,00 euro |
+ 0,0050% |
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da 35.000.000,00 a 50.000.000,00 euro |
+ 0,0030% |
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oltre 50.000.000,00 euro |
+ 0,0010% |
Le imprese di cui sopra che esercitano attività economica anche attraverso unità locali/sedi secondarie devono pagare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio si trovano le unità locali, un diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00 per ciascuna unità locale.
FASE 2)
All'importo ottenuto al termine delle prima fase è necessario AGGIUNGERE LA MAGGIORAZIONE deliberata dalla singola Camera, ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n.580 (la maggiorazione per la Camera di Rimini è del 20%).
Esempio: Un'impresa individuale in sezione ordinaria, con sede nella provincia di Rimini ed n. 1 unità locale nella stessa provincia di Rimini pagherà un'importo pari ad € 288,00 (€ 200,00 per la sede ed € 40,00 per l'unità locale, a cui si aggiunge il 20% a titolo maggiorazione) .
Per le unità locali/sedi secondarie situate in altre province, si prega consultare questa tabella per verificare se le Camere di Commercio, nella cui circoscrizione si trovano le unità locali/sedi secondarie, hanno eventualmente stabilito, ai sensi dell'art. 18 della Legge 580/1993, una maggiorazione all'importo del diritto annuale 2011.
Arrotondamenti
ATTENZIONE!: Con Circolare ministeriale n. 19230 del 3 marzo 2009 sono state introdotte nuove regole riguardanti in particolare i metodi di arrotondamento.
Utilizza il FOGLIO PER IL CALCOLO AUTOMATICO DEL DIRITTO ANNUALE 2011
7) Qual è il valore del fatturato da prendere in considerazione per il calcolo del diritto annuale 2011 per le imprese iscritte in sezione ordinaria?
La somma dei ricavi e proventi, relativi all’anno 2010, come dichiarati ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (art. 1 del Decreto MICA del 11 maggio 2001, n. 359). Consulta a tal proposito la circolare ministeriale n. 19230 del 3 marzo 2009 che, in materia, ha fornito gli ultimi chiarimenti disponibili.
8) Qual è l'importo del diritto annuale 2011 per i soggetti iscritti al REA e per unità locali e sedi secondarie di imprese estere?
- Soggetti Rea - Novità rispetto al 2010
I soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), che fino al 2010 erano esentati dal pagamento del diritto annuale, sono tenuti al versamento di un diritto fisso pari a € 36,00 (l'importo è già comprensivo della maggiorazione del 20% deliberata dalla Camera di Commercio di Rimini).
Nulla è dovuto da tali soggetti per eventuali unità locali.
- Unità locali e sedi secondarie di imprese estere
Le imprese con sede principale all'estero versano per ciascuna unità locale/sede secondaria un diritto fisso pari ad € 132,00 (l'importo è già comprensivo della maggiorazione del 20% deliberata dalla Camera di Commercio di Rimini ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580).
9) Sono socio/legale rappresentante di una società che risulta inattiva o in scioglimento/liquidazione da diversi anni; perché continuano ad arrivarmi le richieste di pagamento del diritto annuale?
A partire dall’anno 2001 le società in stato di liquidazione/scioglimento o che hanno denunciato la cessazione dell’attività, ma non la cancellazione dal Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento del diritto annuale.
Queste due categorie di impresa, con la vecchia normativa e quindi, fino all’anno 2000, erano invece esonerate dal pagamento.
I riferimenti normativi soni i seguenti:
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in merito ai soggetti obbligati l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 359 del 11/05/2001 prevede: "Ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge n. 580/93 è tenuta al pagamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio";
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in merito alla cessazione dall'obbligo l'art. 4, comma 3, prevede: "Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggetti al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale".
10) Entro quale termine deve essere versato il diritto annuale 2011 per le imprese già iscritte al 1 gennaio 2011?
Il diritto annuale deve essere corrisposto entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, a norma dell'art. 8, comma 2, del Decreto ministeriale n. 359 del 11 maggio 2001.
Il DL 4 luglio 2006 n. 223 ha modificato i termini per il versamento del primo acconto sui redditi previsti dall'art. 10 comma 2 del Dlgs 30 dicembre 1992 n. 504 sostituendo le parole “20 giugno” con “16 giugno” a decorrere dal 1 maggio 2007.
Di conseguenza il versamento si esegue:
- per le società di persone e per le imprese individuali entro il 16 giugno;
- per le persone giuridiche (società di capitali) che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- per le persone giuridiche (società di capitali) che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Il versamento può essere eseguito entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, ma con la maggiorazione dello 0,40%.
Si ricorda che all'importo ottenuto in seguito all'applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, per i pagamenti eseguiti entro 30 giorni dal termine di scadenza ordinaria, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro e cioè: se il terzo decimale è inferiore o uguale a 4, il secondo decimale si arrotonda per difetto, se è uguale o superiore a 5 si arrotonda lo stesso 2° decimale per eccesso. Es.1: €204*0,40%=€204,816, arrotondamento per eccesso a €204,82; Es. 2: €41*0,40%=41,164, arrotondamento per difetto a €41,16).
Si ricorda che lo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo deve essere corrisposto anche in sede di compensazione di crediti, seppur a saldo zero; il mancato pagamento dello 0,40%, entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario del 16 giugno, (entro il 16 luglio) viene considerato tardivo versamento con conseguente applicazione di una sanzione pari al 10% dell'intero dovuto, a norma dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 54 del 27/01/2005.
Le variazioni ai termini di scadenza per il versamento delle imposte sui redditi, che si dovessero verificare annualmente per vari motivi (vedi ad esempio le proroghe per gli studi di settore), si applicano anche al diritto annuale.
11) Qual è la modalità per il pagamento del diritto annuale per le imprese già iscritte al 1 gennaio 2011?
Il diritto annuale, per le imprese già iscritte al 1 gennaio 2011, deve essere versato con il modello di pagamento F24 già utilizzato per il versamento di altri tributi (IVA, IRPEF, INPS, ECC.) e con modalità telematica, ai sensi del Decreto Legge 223/2006. Vedi la Circolare Agenzia delle Entrate n. 30 del 29/09/2006 relativa alle modalità di versamento telematico delle imposte .
12) Qual è il codice ente locale ed il codice tributo da indicare nel modello F24 telematico per il pagamento del diritto annuale?
Il codice Ente Locale è RN (sigla della provincia di Rimini) ed il codice tributo è 3850 (identificativo del diritto annuale)-(Circolare Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2001-nr. di prot. 50066).
13) Posso portare l’importo dovuto per il diritto annuale a compensazione di importi a credito verso l’erario?
La funzione principale del versamento tramite modello F24 è proprio quella di consentire la compensazione degli importi a debito con gli importi a credito del contribuente.
Anche il diritto annuale può quindi essere inserito, nel modello F24, tra gli importi a debito o a credito compensati, purchè trattasi di importo riguardanti il codice tributo 3850 (diritto annuale base).
Unica eccezione è infatti rappresentata dagli importi (solitamente esigui) di cui ai codici tributo 3851 (interessi diritto annuale) e 3852 (sanzione ridotta diritto annuale), che non possono essere compensati.
14) La mia impresa è rimasta iscritta nel corso del 2011 per un mese soltanto, poi si è cancellata: sono obbligato a pagare il diritto annuale per l’anno 2011 per intero?
L’importo del diritto annuale non è frazionabile, deve essere pagato in un’unica soluzione ed è dovuto per intero anche dalle imprese che, eventualmente, rimangano iscritte al Registro Imprese per un solo giorno, nel corso dell’anno di riferimento (Art. 3, comma 2, Decreto Mica 11 maggio 2001, n. 359).
15) Un’impresa, in corso d’anno, si trasferisce da una provincia ad un’altra: a favore di quale Camera di Commercio deve essere versato il diritto annuale?
Il tributo camerale, per l’anno in corso, nel caso di trasferimento di impresa da una provincia ad un’altra, deve essere corrisposto solamente a favore della Camera di Commercio da cui l’impresa proviene (Art. 3, comma 3, Decreto Mica 11 maggio 2001, n. 359).
16) Un imprenditore individuale, in corso d’anno, cessa l’attività e costituisce, assieme ad altri soci, una società di persone: da quale impresa deve essere corrisposto il diritto annuale?
Nel caso sopra indicato il diritto annuale deve essere corrisposto per entrambe le posizioni; trattasi infatti di due differenti soggetti giuridici.
17) Quali sono le sanzioni applicate in caso di omesso o tardato pagamento del diritto annuale?
In caso di omesso o tardato pagamento del diritto annuale è prevista una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto (Art. 17 Legge 23/12/1999, n. 488) - Informazioni.
18) Per le violazioni in materia di diritto annuale si può applicare il ravvedimento operoso?
Si può ricorrere al ravvedimento operoso con il pagamento della sanzione in misura ridotta nel caso in cui la violazione non sia stata ancora contestata - Informazioni.

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