Importi 2011 - regole per il calcolo
Importi sezione ordinaria e sezione speciale con alcune novità rispetto al 2010, individuazione fatturato, regole di calcolo e di arrotondamento
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Foglio per il calcolo automatico del diritto annuale 2011 distinto fra soggetti che versano un diritto fisso e soggetti che versano in base al fatturato, recante l'elenco delle camere di commercio che applicano la maggiorazione (art. 18 della Legge 580/1993). Con decreto del 21 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha determinato gli importi del diritto annuale 2011 con alcune novità, rispetto al 2010, per effetto delle modifiche normative sottocitate.
Novità - regime transitorioL'articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 è stato modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n, 23, prevedendo l’obbligo al versamento del diritto annuale per tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese e per i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). Lo stesso articolo 18 stabilisce che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. A seguito di tale modificazione, per alcune tipologie, si sono verificate innovazioni nella determinazione delle misure del diritto annuale; in particolare le società semplici e le società di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati), sono tenute, dal 2011, al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato mentre le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese sono tenute al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa. Tuttavia, il decreto ministeriale di determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2011, ha previsto, per i soggetti che sono stati interessati dalle innovazioni normative, un regime transitorio: in definitiva, per l’annualità 2011, le società semplici e le società tra avvocati verseranno ancora un importo fisso.
Sezione ordinaria |
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Le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese, sono tenute a pagare il diritto annuale 2011 per un importo commisurato al fatturato dell’esercizio precedente, ad eccezione delle imprese individuali che versano un diritto fisso. Le imprese interessate sono le seguenti:
Importo da versareL'importo da versare, per tali soggetti, si ottiene applicando la seguente procedura: FASE 1)
I più recenti chiarimenti in merito all'individuazione dei righi del modello IRAP, al fine della determinazione del fatturato per il calcolo del diritto annuale sono indicati nella Circolare ministeriale n. 19230 del 3 marzo 2009. Per i Confidi consulta la Circolare ministeriale del 12/06/2008. Tabella A
Le imprese di cui sopra che esercitano attività economica anche attraverso unità locali/sedi secondarie devono pagare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio si trovano le unità locali, un diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00 per ciascuna unità locale. FASE 2) All'importo ottenuto al termine della prima fase è necessario AGGIUNGERE LA MAGGIORAZIONE deliberata dalla singola Camera, ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n.580 (la maggiorazione per la Camera di Rimini è del 20%). Esempio: Un'impresa individuale in sezione ordinaria, con sede nella provincia di Rimini ed n. 1 unità locale nella stessa provincia di Rimini pagherà un'importo pari ad € 288,00 (€ 200,00 per la sede ed € 40,00 per l'unità locale, a cui si aggiunge il 20% a titolo maggiorazione) . Per le unità locali/sedi secondarie situate in altre province, si prega consultare questa tabella per verificare se le Camere di Commercio, nella cui circoscrizione si trovano le unità locali/sedi secondarie, hanno eventualmente stabilito, ai sensi dell'art. 18 della Legge 580/1993, una maggiorazione all'importo del diritto annuale 2011. Al termine del calcolo del diritto dovuto per sede ed unità locali è necessario AGGIUNGERE LA MAGGIORAZIONE deliberata dalla singola Camera, ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (la maggiorazione per la Camera di Rimini è del 20%). Esempio: Un'impresa individuale in sezione speciale con sede nella provincia di Rimini ed n. 1 unità locale nella stessa provincia di Rimini pagherà un'importo pari ad € 127,00 (€ 88,00 per la sede ed € 17,60 per l'unità locale, a cui si aggiunge il 20% a titolo maggiorazione) . Per le unità locali/sedi secondarie situate in altre province, si prega consultare questa tabella per verificare se le Camere di Commercio, nella cui circoscrizione si trovano le unità locali/sedi secondarie, hanno eventualmente stabilito, ai sensi dell'art. 18 della Legge 580/1993, una maggiorazione all'importo del diritto annuale 2011.
Soggetti Rea - Novità rispetto al 2010I soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), che fino al 2010 erano esentati dal pagamento del diritto annuale, sono tenuti al versamento di un diritto fisso pari a € 36,00 (l'importo è già comprensivo della maggiorazione del 20% deliberata dalla Camera di Commercio di Rimini). Nulla è dovuto da tali soggetti per eventuali unità locali.
Unità locali e sedi secondarie di imprese estereLe imprese con sede principale all'estero versano per ciascuna unità locale/sede secondaria un diritto fisso pari ad € 132,00 (l'importo è già comprensivo della maggiorazione del 20% deliberata dalla Camera di Commercio di Rimini ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580).
ArrotondamentiATTENZIONE!: I metodi di arrotondamento, sono indicati anche con esempi pratici, nella Circolare ministeriale n. 19230 del 3 marzo 2009. Si ricorda che all'importo ottenuto in seguito all'applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, per i pagamenti eseguiti entro 30 giorni dal termine di scadenza ordinaria, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro e cioè: se il terzo decimale è inferiore o uguale a 4, il secondo decimale si arrotonda per difetto, se è uguale o superiore a 5 si arrotonda lo stesso 2° decimale per eccesso. Es.1: €204*0,40%=€204,816, arrotondamento per eccesso a €204,82; Es. 2: €41*0,40%=41,164, arrotondamento per difetto a €41,16). Si ricorda che lo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo deve essere corrisposto anche in sede di compensazione di crediti, seppur a saldo zero; il mancato pagamento dello 0,40%, entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario del 16 giugno, (entro il 16 luglio) viene considerato tardivo versamento con conseguente applicazione di una sanzione pari al 10% dell'intero dovuto, a norma dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 54 del 27/01/2005. |
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