Ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/1997, applicato alle violazioni in materia di diritto annuale: termini, modalità di versamento, esempi pratici
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- Che cos'è Che cos'èL'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13 del D.lgs. 472/97, è una procedura che consente al contribuente, entro specifici limiti e termini, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, evitando così l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
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Termini di scadenzaIl contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere a regolarizzare la sua posizione:
- del tributo dovuto; - di 1/8 del minimo della sanzione irrogabile; - degli interessi moratori;
- del tributo dovuto; - di 1/5 del minimo della sanzione irrogabile; - degli interessi moratori. Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione.
Il ravvedimento per il diritto annuale
ATTENZIONE! Con Circolare n. 62417 del 30/12/2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che non si applica al ravvedimento per il diritto annuale la riduzione delle percentuali di sanzione (dal 3,75% al 2,5%; dal 6% al 3%) disposta dall’art. 16, comma 5 del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 (decreto anti-crisi), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge n. 2 del 28/01/2009.
Diritto Annuale 2011Per il 2011 occorre distinguere tra le imprese già iscritte al 1 gennaio 2011 e quelle iscritte in corso d'anno. IMPRESE GIA' ISCRITTE AL 1° GENNAIO 2011
- entro il 18 luglio 2011 di versare l'importo dovuto con la maggiorazione dello 0,40% o, in alternativa di applicare il ravvedimento con la sanzione ridotta ad un ottavo del minimo (si identifica il minimo con il 30%) - l'ammontare della sanzione ridotta sarà, in questo caso, pari al 3,75% del diritto annuale; - dopo il 19 luglio 2011 ed entro il 16 giugno 2012 di applicare il ravvedimento con la sanzione ridotta ad un quinto del minimo (si identifica il minimo con il 30%)- l'ammontare della sanzione ridotta sarà, in questo caso, pari al 6% del diritto annuale.
- entro il 5 agosto 2011 di versare l'importo dovuto con la maggiorazione dello 0,40% o, in alternativa di applicare il ravvedimento con la sanzione ridotta ad un ottavo del minimo (si identifica il minimo con il 30%) - l'ammontare della sanzione ridotta sarà, in questo caso, pari al 3,75% del diritto annuale; - dopo il 5 agosto 2011 ed entro il 6 luglio 2012 di applicare il ravvedimento con la sanzione ridotta ad un quinto del minimo (si identifica il minimo con il 30%)- l'ammontare della sanzione ridotta sarà, in questo caso, pari al 6% del diritto annuale.
IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DEL 2011
- con la sanzione ridotta ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione - l'ammontare della sanzione ridotta sarà, in questo caso, pari al 3,75% del diritto annuale; - con la sanzione ridotta ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre 60 giorni ed entro 1 anno e 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione - l'ammontare della sanzione ridotta sarà, in questo caso, pari al 6% del diritto annuale.
Contribuenti interessatiIl contribuente può riccorere al ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.
Come si calcolaPer quanto riguarda il diritto annuale da versare si fa riferimento agli importi determinati, di anno in anno, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze (art. 8, co. 2 D.M. n. 359 dell'11/05/01), con l'eventuale maggiorazione della misura del diritto applicata dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 580/93. - Sanzione ridotta
La sanzione ridotta si applica all'intero diritto inizialmente dovuto in caso di:
La sanzione ridotta si applica alla parte di diritto non pagato in caso di:
- Interessi moratori
Come si versa e modello di adesioneIl tributo, la sanzione e gli interessi devono essere versati su modello F24 compilando la sezione ICI ed altri tributi locali, (codice ente/codice comune RN), utilizzando: Il versamento con F24, effettuato con le modalità sopra indicate, dovrà essere trasmesso unitamente al modulo di adesione via fax (0541/363813/363824) o consegnato direttamente all'Unità Operativa Diritto Annuale.
Esempi
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