Camera di Commercio di Ferrara
 
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Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/1997, applicato alle violazioni in materia di diritto annuale: termini, modalità di versamento, esempi pratici

- Che cos'è 
- Termini di scadenza
Il ravvedimento per il diritto annuale
- Contribuenti interessati
- Come si calcola
- Come si versa e modello di adesione
- Esempi

Che cos'è

L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13 del D.lgs. 472/97, è una procedura che consente al contribuente, entro specifici limiti e termini, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, evitando così l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento.

 

Termini di scadenza

Il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere a regolarizzare la sua posizione:

  • entro 30 giorni dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento:

- del tributo dovuto;

- di 1/8 del minimo della sanzione irrogabile;

- degli interessi moratori;

  • entro un anno dalla violazione mediante il contestuale pagamento:

- del tributo dovuto;

- di 1/5 del minimo della sanzione irrogabile;

- degli interessi moratori.

Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione.
I 30 giorni utili per il ravvedimento breve iniziano a decorrere dal giorno lavorativo successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo (articolo 18 del D.lgs. 241/97).
Inoltre, la Circolare n. 50/E del 2002 dell'Agenzia delle Entrate precisa che nell'ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

 

Il ravvedimento per il diritto annuale

  • Termine e sanzione minima irrogabile
    Il termine ultimo per regolarizzare l'omesso od insufficiente versamento del diritto annuale (per il quale non è prevista la dichiarazione periodica), è un anno dalla scadenza del termine di versamento.
    Si ricorda che nel caso di omesso o insufficiente versamento del diritto annuo la sanzione amministrativa irrogata minima è pari al 30% del tributo.

ATTENZIONE! Con Circolare n. 62417 del 30/12/2008 il Ministero dello Sviluppo Economico  ha chiarito che non si applica al ravvedimento per il diritto annuale la riduzione delle percentuali di sanzione (dal 3,75% al 2,5%; dal 6% al 3%) disposta dall’art. 16, comma 5 del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 (decreto anti-crisi), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge n. 2 del 28/01/2009.

 

 

  • DIRITTO ANNUALE 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 , 2009 e 2010
    In caso di mancato o parziale pagamento del diritto annuale 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, il ravvedimento non è più possibile in quanto i termini sono  scaduti.

 

Diritto Annuale 2011

Per il 2011 occorre distinguere tra le imprese già iscritte al 1 gennaio 2011 e quelle iscritte in corso d'anno. 

IMPRESE GIA' ISCRITTE AL 1° GENNAIO 2011

  • Per le imprese, già iscritte al 1° gennaio 2011, diverse dalla persone fisiche, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di di settore, il termine per il versamento del diritto annuale è il 16 giugno 2011, con possibilità:

- entro il 18 luglio 2011 di versare l'importo dovuto con la maggiorazione dello 0,40% o, in alternativa di applicare il ravvedimento con la sanzione ridotta ad un ottavo del minimo (si identifica il minimo con il 30%) - l'ammontare della sanzione ridotta sarà, in questo caso, pari al 3,75% del diritto annuale;

- dopo il 19 luglio 2011 ed entro il 16 giugno 2012 di applicare il ravvedimento con la sanzione ridotta ad un quinto del minimo (si identifica il minimo con il 30%)- l'ammontare della sanzione ridotta sarà, in questo caso, pari al 6% del diritto annuale.

  • Per tutte le persone fisiche e per le altre imprese che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con iscrizione già presente al 1° gennaio 2011, il termine per il versamento del diritto annuale è il 6 luglio 2011, con possibilità:

- entro il 5 agosto 2011 di versare l'importo dovuto con la maggiorazione dello 0,40% o, in alternativa di applicare il ravvedimento con la sanzione ridotta ad un ottavo del minimo (si identifica il minimo con il 30%) - l'ammontare della sanzione ridotta sarà, in questo caso, pari al 3,75% del diritto annuale;

- dopo il 5 agosto 2011 ed entro il 6 luglio 2012 di applicare il ravvedimento con la sanzione ridotta ad un quinto del minimo (si identifica il minimo con il 30%)- l'ammontare della sanzione ridotta sarà, in questo caso, pari al 6% del diritto annuale.

 

IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DEL 2011

  • Per le imprese iscritte nel corso del 2011, il termine per il versamento del diritto annuale è entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione con possibilità di applicare il ravvedimento:

- con la sanzione ridotta ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione - l'ammontare della sanzione ridotta sarà, in questo caso, pari al 3,75% del diritto annuale;

- con la sanzione ridotta ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre 60 giorni ed entro 1 anno e 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione - l'ammontare della sanzione ridotta sarà, in questo caso, pari al 6% del diritto annuale.

 

Contribuenti interessati

Il contribuente può riccorere al ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

 

Come si calcola

Per quanto riguarda il diritto annuale da versare si fa riferimento agli importi determinati, di anno in anno, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze (art. 8, co. 2 D.M. n. 359 dell'11/05/01), con l'eventuale maggiorazione della misura del diritto applicata dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 580/93.

- Sanzione ridotta
L'ammontare della sanzione ridotta sarà pari al:

  • 3,75% (ossia 1/8 della sanzione minima pari al 30%) del tributo camerale, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione;
  • 6% (ossia 1/5 della sanzione minima pari al 30%) del tributo camerale, se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla violazione (cosiddetto "ravvedimento lungo").

La sanzione ridotta si applica all'intero diritto inizialmente dovuto in caso di:

  • versamento integralmente omesso;
  • versamento incompleto, eseguito oltre il termine di scadenza ordinario (che ad  es. per il 2011 è il 16 giugno 2011 per le imprese estranee agli studi di settore ed il 6 luglio 2011 per le imprese soggette agli studi di settore). 

La sanzione ridotta  si applica alla parte di diritto non pagato in caso di:

  • versamento incompleto, eseguito entro il termine di scadenza ordinario, (che ad es. per il 2011 è il 16 giugno 2011 per le imprese estranee agli studi di settore e il 6 luglio 2011 per le imprese soggette agli studi di settore).

 

- Interessi moratori
Gli interessi moratori devono essere calcolati, commisurandoli al tributo camerale non versato, al tasso legale annuo, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso viene eseguito.
Per il 2001 il tasso legale è del 3,5%, per il 2002 e 2003 del 3%, per il 2004, 2005, 2006, 2007 del 2,5%,  per il 2008 e 2009 del 3%, per il 2010 dell'1%, per il 2011 dell'1,5% e per il 2012 del 2,5%.
L'importo degli interessi si determina come di seguito indicato :
interessi moratori = ammontare diritto annuale non versato X tasso legale annuo X n. di giorni/36.500.

  

Come si versa e modello di adesione

Il tributo, la sanzione e gli interessi devono essere versati su modello F24 compilando la sezione ICI ed altri tributi locali, (codice ente/codice comune RN), utilizzando:

  • il codice tributo 3850 per l'importo base del diritto annuale;
  • il codice tributo 3851 per gli interessi legali moratori;
  • il codice tributo 3852 per l'importo della sanzione ridotta.
    Il versamento con F24, effettuato con le modalità sopra indicate, dovrà essere trasmesso unitamente al modulo di adesione via fax (0541/363813/363824) o consegnato direttamente all'Unità Operativa Diritto Annuale.
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    Esempi

     

    Simulazione 1: Una società già iscritta al 1° gennaio 2011, estranea agli studi di settore e con fatturato 2010 sino a 100.000 €, non si regolarizza entro il 18 luglio 2011 con lo 0,40% o con il ravvedimento breve

    Ravvedimento entro il 16/06/2012

     
    • Diritto Annuale dovuto= € 240,00
    • Sanzione ridotta: 1/5 del minimo (30%=72,00)= € 14,40
    • Se paga il 20/11/2011 Interessi moratori all'1,5%: (240,00 x 1,5 x 157*)/36.500= € 1.55

    * numero di giorni dal 17/06/2011 (compreso) al 20/11/2011

    Codice tributo 3850: € 240,00
    Codice tributo 3851: €    1,55

    Codice tributo 3852: €  14,40

     

    Simulazione 2: Una società già iscritta al 1° gennaio 2011, soggetta agli studi di settore e con fatturato 2010 pari ad € 650.000, non si regolarizza entro il 5 agosto 2011 con lo 0,40% o con il ravvedimento breve

    Ravvedimento entro il 06/07/2012

     

    • Diritto Annuale dovuto= € 324,00
    • Sanzione ridotta: 1/5 del minimo (30%=97,20)= € 19,44
    • Se paga il 27/12/2011, Interessi moratori all'1,5% : (324 x 1,5 x 174*)/36.500= € 2,32

    * numero di giorni dal 07/07/2011 (compreso) al 27/12/2011

    Codice tributo 3850: € 324,00
    Codice tributo 3851: €    2,32

    Codice tributo 3852: €  19,44

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