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Termini di pagamento 2011

Scadenze per il pagamento del diritto annuale 2011

- Società di persone ed imprese individuali
- Società di capitali ed altri soggetti IRES

 

Il diritto annuale deve essere corrisposto entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, a norma dell'art. 8, comma 2, del Decreto ministeriale n. 359 del 11 maggio 2001.

Di conseguenza le variazioni ai termini di scadenza per il versamento delle imposte sui redditi, che si dovessero verificare annualmente per vari motivi (vedi ad esempio le proroghe per gli studi di settore), si applicano anche al diritto annuale.

Il DL 4 luglio 2006 n. 223 ha modificato i termini per il versamento del primo acconto sui redditi previsti dall'art. 10 comma 2 del Dlgs 30 dicembre 1992 n. 504 sostituendo le parole “20 giugno” con “16 giugno” a decorrere dal 1 maggio 2007.

 

Per le società di persone e per le imprese individuali

La scadenza per il versamento è il 16 giugno 2011 (termine previsto per il pagamento delle imposte dirette IRPEF, IRPEG, IRAP).
Se il pagamento del diritto annuale viene effettuato dal 17 giugno al 18 luglio 2011, l'importo deve essere aumentato dello 0,40% e, in questo caso, sarà sufficiente compilare un unico rigo del modello F24 comprendente l'importo del diritto e la maggiorazione dello 0,40%.
All'importo complessivo da versare, comprendente anche lo 0,40%, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro e cioè: se il terzo decimale è inferiore o uguale a 4, il secondo decimale si arrotonda per difetto, se è uguale o superiore a 5 si arrotonda lo stesso 2° decimale per eccesso. Es.1: €204*0,40%=€204,816, arrotondamento per eccesso a €204,82; Es. 2: €41*0,40%=41,164, arrotondamento per difetto a €41,16.

Si ricorda che lo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo deve essere corrisposto anche in sede di compensazione di crediti, seppur a saldo zero; il mancato pagamento dello 0,40%,  entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario del 16 giugno, (entro il 16 luglio) viene considerato tardivo versamento con conseguente applicazione di una sanzione pari al 10% dell'intero dovuto, a norma dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 54 del 27/01/2005.

Al pagamento del diritto annuale effettuato dopo il 18 luglio 2011, sarà applicata una sanzione dal 30% al 100% del diritto dovuto, a norma dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 54 del 27/01/2005, con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

 

Per le società di capitali e gli altri soggetti IRES

Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza per l'approvazione del bilancio (ad esempio: in caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2011, la società deve effettuare il versamento entro il 18 luglio 2011. Parimenti, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2011, la società deve effettuare il versamento entro il 18 luglio 2011).
I versamenti di cui sopra possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini indicati, maggiorando le somme da versare dello 0,40% (in questo caso l'importo dello 0,40% va sommato all'importo del diritto da versare, compilando in seguito un unico rigo del modello F24).

Si ricorda che lo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo deve essere corrisposto anche in sede di compensazione di crediti, seppur a saldo zero; il mancato pagamento dello 0,40%,  entro i 30 giorni sucessivi al termine di scadenza ordinario, viene considerato tardivo versamento con conseguente applicazione di una sanzione pari al 10% dell'intero dovuto, a norma dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 54 del 27/01/2005.

I versamenti effettuati dopo tale ulteriore scadenza, comportano una sanzione dal 30% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, a norma dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 54 del 27/01/2005, con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

 

Vedi anche:

Circolare ministeriale n. 553291 del 04/06/2003: chiarimenti in merito alla scadenza dei termini del diritto annuale per le società con esercizio comprendente periodi di due anni solari diversi.

Circolare ministeriale n. 555358 del 25/07/2003: chiarimenti in merito al versamento del diritto annuale da parte di imprese in Trasformazione Giuridica e di imprese con esercizio prolungato.

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