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Cancellazione degli assegni protestati

La normativa vigente non consente la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti per avvenuto pagamento dell’assegno dopo il protesto.

Quindi è possibile procedere alla cancellazione solo nei seguenti casi:

  • dimostrazione della illegittimità con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o dell’errore (ad es. con dichiarazione proveniente dell’ufficiale levatore o dall’azienda di credito) nella levata del protesto;
  • se sussistono particolari motivazioni che permettano di richiedere al Tribunale la sospensione della pubblicazione del protesto in base all’art. 700 del codice di procedura civile. E’ necessario l’intervento di un legale. La Camera di Commercio effettua la sospensione in seguito alla notifica del provvedimento del Tribunale;
  • se sussistono le condizioni per poter ottenere dal Tribunale un decreto di riabilitazione ai sensi dell’art. 17 L. 108/1996. La Camera di Commercio effettua la cancellazione su domanda dell’interessato che deve anche fornire copia del decreto di riabilitazione.

Al mancato pagamento dell’assegno è anche collegata una sanzione amministrativa (artt. 28 e ss. dlgs 507/1999) di competenza della Prefettura del luogo di pagamento.
Il pagamento tardivo dell’assegno è utile per evitare il pagamento della sanzione amministrativa, qualora venga effettuato entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.
La prova dell’avvenuto pagamento deve essere data al competente Ufficio della Prefettura e non alla Camera di Commercio.

 

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