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La cancellazione dei protesti per riabilitazione(art. 17 L. 108/1996)

Il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione (art. 17 L. 108/1996).

La domanda di riabilitazione si presenta in Tribunale. Per la provincia di Rimini l’ufficio competente è la Cancelleria della volontaria giurisdizione presso il Tribunale Civile di Rimini.

In seguito alla pronuncia della riabilitazione è necessario richiedere allo stesso Tribunale copia conforme del decreto. Tale documentazione deve essere allegata alla domanda di cancellazione da presentare alla Camera di Commercio della provincia nella quale sono stati levati i protesti da riabilitare.

La domanda è in bollo (€ 14,62). A seguito di essa il decreto di riabilitazione viene pubblicato sul Registro Informatico dei Protesti e, trascorsi dieci giorni senza opposizione, i protesti vengono definitivamente cancellati.

 

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